
Indagini Revisione Mantenimento
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Indagini Revisione Mantenimento
Agenzia Investigativa IDFOX Investigazioni Private dal 1991, + specializzata nelle indagini private per uso Legale ed effettua indagini per determinare se il beneficiario dell'assegno di mantenimento abbia avuto un mutamento delle condizioni economiche o instaurato ...Si sospetta che l'ex coniuge disponga di redditi non dichiarati · vi sono dubbi sulla reale situazione economica? Ha un lavoro in nero?
Scopri come ottenere la revisione dell'assegno di mantenimento e come dimostrare in giudizio il reale tenore di vita e patrimonio dell'ex coniuge
L'indagine è finalizzata alla raccolta di prove utili a dimostrare il reale patrimonio di cui gode l'ex coniuge.
Le variazioni della situazione economica di uno dei due coniugi, può portare alla revisione dell'importo dell'assegno di mantenimento; una nuova situazione patrimoniale può infatti comportare l'aumento, la riduzione o addirittura la revoca dell'assegno.
Nella maggior parte dei casi il coniuge beneficiario omette di riferire all'altro che le sue condizioni economiche-patrimoniali sono migliorate e pertanto può essere utile ricercare prove riconducibili o meno alla rettifica della corresponsione dell'assegno o, al contrario, che attestino sia in grado di adempiere al proprio sostentamento in quanto occupato in attività lavorativa sommersa e non dichiarata.
La Corte d'Appello ha legittimamente disposto la riduzione dell'assegno di mantenimento dovuto all'ex coniuge sulla base di una relazione investigativa, successivamente confermata in sede testimoniale, che attestava l'impegno della signora XY nell'inserimento nel mondo del lavoro. La relazione, redatta da un'agenzia di investigazioni private, è stata utilizzata correttamente dai giudici di merito quale prova atipica, avente valore indiziario, e valutata in combinazione con altri elementi di prova acquisiti secondo le regole processuali. Tale decisione è stata confermata dalla Corte di Cassazione civile, Sezione I, con ordinanza n. 617 del 12 gennaio 2026.
La Corte Suprema ha sottolineato che la relazione investigativa rientra tra le prove atipiche liberamente valutabili nel giudizio civile, ai sensi dell'art. 116 c.p.c., in assenza di una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova nell'ordinamento processuale vigente.
La Corte distrettuale ha considerato non solo la relazione dell'investigatore incaricato dall'appellante, ma anche le sue dichiarazioni come testimone oculare, concludendo che la signora C. si fosse effettivamente recata quotidianamente presso la società immobiliare indicata e si fosse attivata proficuamente per l'inserimento nel mondo del lavoro.
Inoltre, le relazioni investigative includevano materiale fotografico, la cui utilizzabilità a fini decisori è espressamente riconosciuta dall'art. 2712 c.c., anche in caso di disconoscimento da parte della parte contro la quale viene prodotto.
È stato chiarito che, in ambito probatorio, il disconoscimento delle riproduzioni fotografiche non comporta le medesime conseguenze del disconoscimento disciplinato dall'articolo 215, secondo comma, codice di procedura civile. Infatti, mentre quest'ultimo, in assenza di richiesta di verifica e di esito favorevole della medesima, impedisce l'utilizzo della scrittura, il primo non preclude al giudice l'accertamento della conformità all'originale mediante altri strumenti probatori, inclusi i mezzi di presunzione (Cassazione civile, sezione I, n. 13519/2022).
Nel caso concreto, il compendio fotografico è stato integralmente "asseverato" dal suo autore, il quale, sentito in qualità di teste, ha fornito le proprie dichiarazioni sui fatti precisi, circostanziati e univoci acquisiti attraverso la propria percezione diretta, mediante la raccolta della prova orale nel corso del processo.
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CHI SIAMO
Il nostro team di esperti dell'agenzia IDFOX Srl, parla almeno correttamente 5 lingue: inglese, francese, spagnolo, tedesco ed arabo ed è esperto nelle indagini private, aziendali, assicurative e finanziarie a livello internazionali ed opera sotto la direzione dalla Dottoressa Margherita Maiellaro. La direttrice ha maturato un'esperienza pluriennale nel campo investigativo ed assicurativo ha conseguito una Laurea in Giurisprudenza, con specializzazione in diritto internazionale, presso l'Università Bocconi.
L'agenzia investigativa International Detective Fox ® "IDFOX Investigazioni "è stata fondata da Max Maiellaro. L'agenzia investigativa IDFOX ha un'esperienza trentennale e opera in Italia e all'Estero, avendo la possibilità di svolgere indagini in più di 170 nazioni al mondo -dalla Svizzera all'Australia e circa 400 corrispondenti on line – incluse le ricerche economiche-bancarie in paradisi fiscali ed Offshore.
Il fondatore, con oltre 35 anni di esperienze investigative maturate nella Polizia di Stato, già diretto collaboratore del Conte Corrado AGUSTA, ex Presidente dell'omonimo Gruppo AGUSTA SpA, è stato inoltre responsabile dei servizi di sicurezza di una multinazionale, nonché presso vari gruppi operanti in svariati settori quale metalmeccanici, chimica, oreficeria, tessile, alta moda, elettronica e grande distribuzione, ha sempre risolto brillantemente ogni problematica investigativa connessa a: infedeltà aziendale, ai beni, marchi e brevetti, concorrenza sleale e alla difesa intellettuale dei progetti, violazione del patto di non concorrenza, protezione know-how e tutela delle persone e della famiglia, nonché referente abituale di imprenditori, manager, multinazionali e studi Legali su tutto il territorio Italiano ed anche Estero.
Il Team dell'agenzia IDFOX ® è composta da diverse figure professionali. La collaborazione tra i diversi specialisti permette una presa incarico completa che garantisce la possibilità di completare l'incarico nella sua complessità ( tra i nostri collaboratori annoveriamo ex ispettori vigili urbani, ex commissario Polizia di Stato ed ex vicecomandante vigili del fuoco e vari specialisti ctu ecc.
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DI SEGUITO ALCUNE SENTENZE RELATIVE ALLA REVISIONE "ASSEGNO DI MANTENIMENTO"
L'assegno di mantenimento, disciplinato dall'art. 156 del Codice Civile, viene calcolato in modo che all'ex coniuge economicamente più "debole" verrà garantita. L'assegno di mantenimento in sede di separazione e divorzio
Coniugi separati, la moglie lavoratrice chiede l'assegno di mantenimento al marito anche se ha già uno stipendio che le permette di vivere dignitosamente e proprio per questo lui si rifiuta di concederlo.
La Corte di Cassazione ha emesso due importanti sentenze in materia di assegno di divorzio, in particolare la n. 11504/17 del 10.05.2017 e la n. 18287/18 delle Sezioni Unite, con cui ha inteso limitare la tutela assistenziale alle sole casalinghe che hanno sacrificato la vita lavorativa per dedicarsi alla vita coniugale alla cura della casa e dei figli, le quali raggiunta un'età maggiore di 50 anni non sono più in grado di reperire una occupazione; al contrario l'assegno va negato a chi ha la possibilità concreta di raggiungere l'autosufficienza economica per età, salute e formazione scolastica e professionale.
Assegno di mantenimento e assegno divorzile
È necessario prima di tutto fare una distinzione importante tra l'assegno di mantenimento e l'assegno divorzile che spesso sono confusi:
* L'assegno di mantenimento è un importo mensile che il coniuge più benestante deve versare all'altro dopo la separazione ed è volto a garantire lo stesso tenore di vita di quando la coppia era sposata;
* L'assegno divorzile invece subentra dopo la sentenza di divorzio e viene versato solo se il coniuge non è in grado di mantenersi, con lo scopo di garantire l'autosufficienza economica dello stesso coniuge.
Assegno di mantenimento a seguito della (separazione) e assegno divorzile (a seguito del divorzio) hanno, pertanto, presupposti e finalità diverse.
Niente assegno all'ex moglie che non lavora per "pigrizia"
Cassazione, con l'ordinanza n. 24324/2015, depositata venerdì scorso (qui sotto allegata), ribadendo la "linea dura" sul mantenimento all'ex coniuge che ormai sta prendendo sempre più piede all'interno della giurisprudenza (sia di legittimità che di merito).
Per gli Ermellini, il ricorso dell'ex moglie avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bologna che, pronunciando la cessazione del matrimonio, annullava la pronuncia del giudice delle prime cure che aveva previsto in suo favore (a carico del marito) un assegno mensile di 300 euro, è inammissibile.
A nulla valgono, le doglianze della donna che lamentava l'impossibilità di mantenere con i propri redditi il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, dato che il divorzio le aveva sottratto la principale fonte di apporto economico.
A detta della donna, la disparità dei redditi rispetto al marito, che guadagnava 35mila euro l'anno, era evidente, posto che lei viveva invece soltanto con i 350 euro derivanti dall'affitto di un monolocale acquistato con la liquidazione della quota di comproprietà dell'appartamento coniugale, e per di più era disoccupata e non in grado di trovare un'attività lavorativa, data "l'oggettiva penuria di lavoro" riscontrabile nella sua regione, la Campania, dove era tornata a vivere dopo aver perso il precedente lavoro, a Forlì.
Ma per la sesta sezione civile, la donna ha torto su tutta la linea.
L'accertamento del diritto all'assegno divorzile, ha affermato infatti la S.C. "va effettuato verificando l'inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente, impossibilitato a procurarseli per ragioni oggettive, raffrontati ad un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio e che sarebbe presumibilmente proseguito in caso di continuazione dello stesso".
E, nel caso di specie, ha concluso la Corte, il divario dei redditi percepiti dalla donna rispetto a quelli del marito non è certo imputabile "ad oggettive difficoltà di reperimento di un lavoro" che non possono ritenersi provate soltanto in ragione dell'attuale luogo di residenza, tanto più che la stessa non aveva risposto alla chiamata dell'ufficio di collocamento di Forlì. Senza contare, che la donna non era del tutto sfornita di capacità reddituale, in quanto non solo percepiva un canone di locazione ma era anche proprietaria di un immobile ereditato dalla madre.
Per cui addio assegno e ricorso rigettato.
Cassazione, ordinanza n. 24324/2015
Per comprendere meglio cosa succede nella pratica studiamo cosa succederebbe in una situazione costruita ad hoc. Immaginiamo una coppia di coniugi dove lei percepisce uno stipendio di 800 euro mensili per un part-time con un'azienda privata, mentre lui ha un reddito da professionista di circa 2.500 euro al mese. La coppia non ha figli. Durante il matrimonio la coppia ha quindi potuto contare su un reddito complessivo di 3.300 euro al mese, per un'ideale quota di circa 1.650 a testa.
All'esito della separazione, il giudice ordina al marito di versare all'ex moglie un assegno di mantenimento di circa 800 euro al mese in modo da garantire alla moglie 1.600 euro (800 euro di reddito proprio, più 800 euro di mantenimento). Al marito residuano così, per sé, 1.700 euro. In questo modo ciascuno dei due coniugi mantiene lo stesso tenore di vita che aveva durante il matrimonio (1.600 euro la moglie; 1.700 il marito).
All'esito del divorzio, invece, il giudice – non essendo più tenuto a garantire al coniuge più debole lo stesso «tenore di vita» che aveva durante il matrimonio – rivede l'importo dell'assegno e condanna il marito a pagare all'ex moglie solo 400 euro poiché, secondo il Tribunale, in base al reddito già posseduto dalla donna, alla sua età, alle sue condizioni di salute e alle capacità di lavoro, la donna è autosufficiente con 1.200 euro al mese.
Quando un coniuge ha diritto all'assegno divorzile?
L'"assegno di divorzio" sarà dovuto solo ed esclusivamente se l'ex coniuge per ragioni obiettive – ad esso non imputabili – non è in grado di provvedere al proprio mantenimento. Ai fini di valutare se l'ex coniuge sia o meno autosufficiente dovranno prendersi in considerazione – oltre che il possesso di redditi di lavoro – anche il possesso di beni mobili e/o immobili, la disponibilità di una abitazione, le capacità e le possibilità effettive di procurarsi un lavoro tenuto conto dell'età, della salute, dei titoli posseduti e del mercato del lavoro.
Il Tribunale di Milano con la sentenza n. 11504/17, a seguito della sentenza sopra citata della cassazione è intervenuto fissando in circa 1.000,00 euro all'anno la misura di reddito sopra la quale il coniuge non ha più diritto all'"assegno di divorzio" da parte dell'ex marito in quanto autosufficiente economicamente.
Tuttavia, la sentenza n. 18287/18 delle Sezioni Unite, ha mitigato la rigidità di tale criterio meramente economico, statuendo che il diritto all'assegno divorzile non può basarsi esclusivamente sull'accertamento dell'autosufficienza economica, o sulla possibilità di procurarsi i mezzi, non potendosi prescindere dall'accertamento del contributo fornito dall'ex coniuge richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla conseguente formazione del patrimonio comune e personale dell'altro ex coniuge.
Le conseguenze della diversità della disciplina economica tra "assegno di mantenimento in caso di separazione" e "assegno di divorzio" sono quelle per cui il coniuge separato che sia obbligato a versare all'ex un oneroso assegno di mantenimento (in quanto parametrato al "tenore di vita matrimoniale" che continua a vigere per la determinazione dell'assegno di mantenimento nella separazione) ha tutto l'interesse a chiedere quanto prima il divorzio (al fine di corrispondere – solo eventualmente – un assegno di divorzio che sarà, comunque, sempre inferiore a quello determinato con la separazione ).
Quando cessa il diritto all'assegno
Il diritto all'assegno cessa se il beneficiario passa a nuove nozze, mentre se sopraggiungono "giustificati motivi" il Tribunale può modificare le statuizioni sull'"assegno di divorzio ". Tra questi "giustificati motivi" rientra a pieno titolo una nuova convivenza di fatto instaurata dall'ex coniuge, la quale fa cessare definitivamente il diritto a percepire l'"assegno di divorzio" (lo ha ribadito recentemente la Cassazione civile con ordinanza n. 5974 del 28 febbraio 2019).
INVESTIGAZIONI PRIVATE
Infedeltà coniugale – riduzione e/o aumento assegno mantenimento; indagini affidamento minori - Osservazione comportamento giovanile - Protezione dei minori (droga etc.) Rintraccio persone scomparse. Sorveglianza per la protezione da adescamenti e circonvenzioni di minori, anziani e incapaci - investigazioni per delitti di stalking o molestie.
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Concorrenza sleale – Investigazioni Aziendali, _Controspionaggio e Antisabotaggio Industriale – Violazione Segreto Industriale, _Frodi Informatiche ed Aziendali_Infedeltà Professionale di Soci e Dipendenti - Ammanchi contabili - Operazioni Finanziarie illecite - Assenteismo dei dipendenti - Fughe di notizie - Scorrettezze nell'assegnazione di appalti - Protezione marchio aziendale - Contraffazione dei prodotti – Diffusione o sabotaggio dei segreti industriali - Indagini su furti – Indagini Recupero refurtiva - Bonifiche telefoniche ed ambientali (cimici, microspie etc.)
INVESTIGAZIONI COMMERCIALI- INDAGINI ECONOMICHE
Investigazioni commerciali - patrimoniali - personali e societari - Controllo solvibilità e affidabilità verifica protesti - Rintraccio debitori irreperibili - Rintraccio beni mobili e immobili pignorabili sia in Italia che all'estero.
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